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Art. 110 Regolamentazione della circolazione sulle strade di grande traffico
1 Sono strade di grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 3 LCStr346) le autostrade, le semiautostrade e le strade principali. 2 L’USTRA emana regolamentazioni locali relative alla circolazione nell’ambito degli articoli 3 capoverso 4 e 32 capoverso 3 LCStr sulle strade nazionali, compresi i raccordi con relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN (art. 2 cpv. 3bis LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti sulle strade nazionali di prima e seconda classe se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata e non valgono oltre un anno.347 3 Il Consiglio federale può far esaminare regolamentazioni locali del traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle.348 4 I cantoni accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali (art. 78–85 ONC349). 5 ...350 347 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 348 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 350 Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213). |