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Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni
1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
2 Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell’interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). 3 Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l’accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.64 4 Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.65 5 Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l’uso dei mezzi simili a veicoli.66 51Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 52 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 53Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 54 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121823). 55 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). 56Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 57Introdotta dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 58 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). 59 Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 60Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). 62Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 63 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 64 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). 65Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). 66 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). |