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Art. 82 Delineatori
1 I delineatori rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal bordo della carreggiata. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato lateralmente. 2 I delineatori sono contrassegnati nel modo seguente:255
3 Se i bordi della carreggiata sono segnalati su tutta la lunghezza con catarifrangenti, la colonnetta direttrice destra reca un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in modo verticale (6.30), quella sinistra due catarifrangenti rotondi di colore bianco, disposti uno sopra l’altro (6.31). Su strade suddivise per direzione di marcia e su strade senza traffico in senso inverso, un’eventuale colonnetta direttrice sinistra reca un catarifrangente bianco verticale.257 4 Le colonnette delle isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere.258 5 La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere effettuata mediante spartitraffico.259 5bis Sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa.260 6 Il DATEC emana istruzioni su tipo, aspetto e disposizione di delineatori.261 255 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 256 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 257 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 258Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). 259 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 260 Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). 261 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). |