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                                    Art. 99 Obbligo di autorizzazione 291
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 La posa e la modifica di pubblicità stradale sono soggette all’autorizzazione dell’autorità competente in base al diritto cantonale. Per la pubblicità sulle strade nazionali di prima e seconda classe l’autorizzazione è di competenza dell’USTRA, qualora si tratti di terreno di proprietà della Confederazione.292 2 I Cantoni possono stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione per la pubblicità stradale nelle località. 291 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 292 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145).  | 
                
