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Art. 18 Divieti generali di circolazioni
1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli. 2 Se a intersezioni l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l’uscita è possibile in misura limitata (per es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).46 3 Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08). 4 I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per:
5 Se l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (2.02), l’autorità dispone che i velocipedi e i ciclomotori siano esclusi dal divieto, a meno che non vi siano condizioni di spazio limitato o altri motivi di impedimento. L’autorità può prevedere ulteriori deroghe, in particolare per i veicoli pubblici del servizio di linea.48 6 Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con un cartello complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso. 7 ...49 46 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 47Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). 48 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 49 Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). |