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Art. 33 Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella
1 Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all’uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.100 2 Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti; per le strade pedonali sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 4, 43a capoverso 1, 50 e 50a ONC.101 3 Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull’altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato della strada in questione. 4 Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74a cpv. 5) demarca un’area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); gli utenti della rispettiva categoria devono servirsi dell’area di circolazione loro assegnata dal simbolo corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I ciclisti, i ciclomotoristi e i cavallerizzi devono usare particolare riguardo verso i pedoni e adeguare la velocità alle circostanze. Se la sicurezza lo esige, devono avvertire i pedoni e all’occorrenza fermarsi.102 100 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 101Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). 102 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). |