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Art. 64 Cartelli complementari di uso generale
1 Per indicare la distanza da un luogo pericoloso o da un luogo dove è applicabile una prescrizione, si fa uso del «Cartello di distanza» (5.01). Per segnalare la distanza e la direzione, è fatto uso del «Cartello indicante la distanza e la direzione» (5.02). 2 La lunghezza dei tratti sui quali vi è un pericolo, vale una prescrizione o deve essere osservata una indicazione, e annunciato con il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03). 3 I segnali di ripetizione sono caratterizzati dal «Cartello di ripetizione» (5.04). L’inizio e la fine del tratto munito di segnali concernenti la fermata o il parcheggio dei veicoli sono annunciati mediante il «Cartello d’inizio» (5.05) rispettivamente il «Cartello di fine» (5.06). 4 Il «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso la sinistra o la destra indica il luogo dove esiste un pericolo, dove una prescrizione è applicabile o dove una indicazione deve essere osservata. Esso deve essere adoperato in particolare:
5 Il campo d’applicazione di segnali può essere concretizzato mediante un cartello complementare. Un cartello complementare:
6 Il simbolo «Velocipede» (5.31) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si riferisce a velocipedi e ciclomotori.164 6bis Il simbolo «Ciclomotore» (5.30) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si riferisce ai ciclomotori pesanti e veloci.165 6ter Il simbolo «Bici cargo» (5.31.1) su un cartello complementare si riferisce a velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché a velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio.166 7 I simboli utilizzabili sui cartelli complementari e le relative denominazioni sono elencati nell’allegato 2 numero 5.167 163 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 164 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). 165 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). 166 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). 167 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527). |
