1 Il cartello complementare «
permesso» aggiunto al segnale «Strada pedonale» (2.61) consente a ciclisti e ciclomotoristi di utilizzare la strada pedonale. Sui marciapiedi questa segnaletica è ammessa eccezionalmente, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola, se il marciapiede è poco frequentato e la strada è relativamente trafficata. Si applicano le disposizioni concernenti l’utilizzo condiviso ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4.
2 Il cartello complementare «
vietato» aggiunto alle strade pedonali contrassegnate secondo il capoverso 1 vieta ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di utilizzare la strada indicata.
3 Il cartello complementare «
facoltativo» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) esclude i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall’obbligo di utilizzare la strada indicata.
4 Il cartello complementare «
vietato» aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) vieta ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di utilizzare la strada indicata. Il cartello complementare può essere utilizzato solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di un elevato numero di pedoni e spazio limitato.
5 La fine delle autorizzazioni di cui ai capoversi 1 e 3 nonché del divieto di cui al capoverso 4 può all’occorrenza essere segnalata collocando il segnale corrispondente con un cartello complementare le cui indicazioni siano barrate con tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.
168 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 202527).