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Art. 81 Misure da prendersi dagli imprenditori
1 L’autorità o l’USTRA rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l’esecuzione.261 2 Sui cantieri, gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l’autorità o l’USTRA ne hanno dato l’autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).262 3 L’articolo 55 è applicabile per annunciare deviazioni.263 4 Presso i cantieri sui quali il lavoro è interrotto per un periodo di tempo assai lungo, i segnali sono ricoperti o tolti se non sono necessari durante l’interruzione del lavoro. 261 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 262 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 263 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). |