Ordinanza
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Art. 13 Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo
1 I dati delle sorveglianze restano a disposizione delle autorità mediante procedura di richiamo, con tutte le funzioni per il trattamento ai sensi dell’articolo 5, al massimo fino:
2 Successivamente i dati vengono conservati nel sistema di trattamento per un periodo prolungato, con funzioni per il trattamento ridotte, sino alla fine del termine di conservazione di cui all’articolo 11 LSCPT. L’autorità competente può ordinare che i dati siano già precedentemente conservati in questo modo. 3 In caso di modifiche tecniche sostanziali al sistema di trattamento, i dati restano ancora a disposizione delle autorità per un periodo di sei–12 mesi con tutte le funzioni per il trattamento. 20 Introdotta dal n. I 14 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). |