Art. 6 Trattamento dei dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche
Per lo svolgimento e il controllo delle pratiche il Servizio SCPT tratta i seguenti dati: - a.
- i dati di contatto dell’autorità che dispone la sorveglianza e delle autorità da essa designate, delle autorità d’approvazione e delle altre autorità investite del procedimento nonché delle persone da esse designate;
- b.
- se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione delle persone da sorvegliare e dei relativi rappresentanti legali;
- c.
- il motivo delle informazioni e delle sorveglianze, in particolare l’indicazione degli articoli dei reati sulla cui commissione si mira a far luce;
- d.
- i tipi di d’informazione e di sorveglianza ordinati;
- e.
- le comunicazioni scritte e orali nonché le telefonate registrate secondo l’articolo 8 OSCPT6;
- f.
- le decisioni delle autorità, quali ordini, approvazioni e proroghe, le decisioni in materia di sanzioni penali e amministrative nonché le decisioni su ricorso;
- g.
- i dati di cui agli articoli 15 lettere h–k e 49 capoverso 1 lettere h–l e 2 OSCPT;
- h.
- i numeri di riferimento e le denominazioni delle informazioni e delle sorveglianze;
- i.
- i dati di contatto delle persone obbligate a collaborare e degli interlocutori da esse designati;
- j.
- i dati relativi alle persone obbligate a collaborare, in particolare riguardo alla loro disponibilità a informare e sorvegliare;
- k.
- gli elementi d’indirizzo e gli identificativi disponibili;
- l.
- altri dati di natura tecnica;
- m.
- i dati per la riscossione degli emolumenti e il versamento delle indennità.
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