Ordinanza
|
Art. 12 Avvertenze
1 Ogni pacchetto di prodotti del tabacco destinati ad essere fumati deve recare un’avvertenza generale e un’avvertenza complementare. 2 Le avvertenze generali sono le seguenti:
3 Le avvertenze complementari sono le seguenti:
4 Le avvertenze si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sui pacchetti. 5 Le avvertenze complementari devono essere combinate con fotografie a colori o con altre illustrazioni destinate a presentare e spiegare le ripercussioni del tabagismo sulla salute. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce in un’ordinanza le illustrazioni e la loro combinazione con le avvertenze complementari. Può decidere l’obbligo di apporre altre indicazioni visive (per es. logo, numeri di telefono, siti internet) destinate alla prevenzione del tabagismo. 6 Ogni pacchetto di prodotti del tabacco senza combustione deve recare la seguente avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.».40 7 Ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco deve recare le avvertenze di cui ai capoversi 2 e 3, tranne quella di cui al capoverso 3 lettera g «Il fumo crea un’elevata dipendenza.».41 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 41 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141). |