Ordinanza
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Art. 13 Posizione, forma e lingua delle indicazioni 42
1 Le indicazioni di cui agli articoli 11 e 11a devono figurare sul pacchetto in un punto ben visibile e in caratteri facilmente leggibili e indelebili. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette esse possono figurare su adesivi inamovibili. 2 Le indicazioni di cui agli articoli 11 lettere a–d e 11a devono essere apposte in almeno una lingua ufficiale, le indicazioni di cui all’articolo 11 lettere e ed f in tutte le lingue ufficiali, nell’ordine: tedesco, francese, italiano. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141). |