Ordinanza
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Art. 15 Posizione e dimensioni delle avvertenze
1 L’avvertenza generale e l’avvertenza di cui all’articolo 12 capoverso 6 vanno apposte:
2 L’avvertenza complementare deve essere riportata sul lato posteriore del pacchetto. 3 L’avvertenza generale deve coprire almeno il 35 per cento, l’avvertenza complementare almeno il 50 per cento della superficie di ciascun lato. 4 Le avvertenze non devono essere apposte in un punto nel quale potrebbero venir distrutte o rimosse all’apertura del pacchetto. 5 Se il lato più visibile di un pacchetto di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette ha dimensioni superiori ai 75 cm2, le avvertenze devono avere una superficie minima di 26,25 cm2 su ogni lato. |