Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- tabacco:le foglie e le parti di foglie o di costole delle piante di tabacco Nicotianatabacum L.e Nicotiana rustica L.;
- b.
- tabacco greggio: il tabacco seccato, fermentato o trattato secondo altri procedimenti industriali abituali;
- c.
- tabacco ricostituito(tabacco omogeneizzato): le foglie, i prodotti in forma di foglie o i fiocchi fabbricati con tabacco greggio, finemente macinato indi agglomerato, o con cascami di fabbricazione puliti, trattati in modo analogo, nei quali le singole parti vegetali non sono più riconoscibili macroscopicamente; il tabacco ricostituito deve contenere almeno il 70 per cento in massa di tabacco greggio riferito alla sostanza secca;
- d.
- prodotti del tabacco: i prodotti costituiti interamente o in parte di tabacco e destinati segnatamente ad essere fumati (sigari, sigarette e prodotti simili nonché il tabacco tagliato e quello in rotoli), fiutati, succhiati o masticati;
- e.
- succedanei del tabacco:le sostanze destinate ad essere fumate, escluso il tabacco.
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