Ordinanza
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Art. 21 Disposizioni transitorie
1 Le sigarette possono essere consegnate al consumatore secondo il diritto previgente fino al 30 aprile 2006. 2 I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette possono essere consegnati al consumatore secondo il diritto previgente fino al 30 aprile 2007. 3 Le avvertenze complementari vanno combinate con fotografie a colori o altre illustrazioni giusta l’articolo 12 capoverso 5 soltanto a partire dalla data stabilita a tal fine nella corrispondente ordinanza del DFI. 4 Gli elenchi di cui all’articolo 10 vanno inoltrati all’UFSP per la prima volta entro il 30 settembre 2005. 5 Le autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente per articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono essere oggetto di una domanda di rinnovo entro il 31 ottobre 2005. Fino a quando è presa la decisione in merito all’autorizzazione, detti prodotti possono essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto previgente. |