Ordinanza
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Art. 21a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 agosto 2012 46
Le sigarette destinate alla consegna in Svizzera e non conformi ai requisiti di cui all’articolo 8a possono essere ancora importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° aprile 2013. Possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20124857). |