Ordinanza
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Art. 7 Opacizzazione di sigari
1 Al fine di uniformare o accentuare il colore, è ammessa l’opacizzazione a secco e umido di sigari e di prodotti simili con polvere di tabacco e con piccole quantità di estratto di legno blu, di legno giallo, di grani di Persia, di succo di liquirizia, di umato di sodio e di estratto di mallo di noci. 2 Possono inoltre venir usati a tale scopo i coloranti ammessi nelle derrate alimentari conformemente all’Allegato 1 sezione a OAdd21. 21 [RU 2002 1201, 2004 18433039, 2005 1065. RU 20056191art. 7]. Vedi ora l’all. 1adell’O del 25 nov. 2013 (RS 817.022.31). |