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Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 11Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento
1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:
a.
se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
b.
se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.
2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:
a.
nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
b.
nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.