Ordinanza
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Art. 14 Consultazione dell’UFAM
1 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento. 2 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3. |
