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Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 15Richiesta d’indennità
Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:
a.
la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;
b.
i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
c.
la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
d.
i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
e.
una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.