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Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 16Assegnazione e versamento delle indennità
1 Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.
2 Esso decide il versamento delle indennità se:
a.
dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell’insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
b.
il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.
3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può concedere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
a.
un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
b.
nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l’OSiti13 emergono nuovi dati sull’inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.
4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.