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Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 5Dichiarazione della tassa
1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.