del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.