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Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 9Principio
1 In conformità con l’articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:
a.
l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
b.
l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
c.
l’indagine di siti che risultano non inquinati.
2 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l’indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.