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Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione
1Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se:
1bisIl termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre:
2Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un’attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. 1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |