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Art. 12
1Ogni società cooperativa svizzera, il cui statuto preveda prestazioni pecuniarie da parte dei soci o la costituzione di un capitale mediante quote sociali o la creazione di buoni di godimento, è tenuta a notificarsi spontaneamente e senza indugio all’Amministrazione federale delle contribuzioni non appena si è iscritta nel registro di commercio o non appena ha adottato tali disposizioni nello statuto; alla notificazione devesi allegare una copia firmata dello statuto vigente. 1bisLa società cooperativa è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.1 2La società cooperativa deve inoltrare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.2 2bisLe banche cooperative i cui statuti prevedono la raccolta di capitale di partecipazione sono tenute a pagare spontaneamente la tassa sui buoni di godimento all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui la costituzione o l’aumento del capitale di partecipazione sono stati iscritti nel registro di commercio. Per il resto si applicano i capoversi 1 e 2.3 1 Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |