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Art. 16 Esenzione dalla tassa
1La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g, j e l della legge dev’essere inoltrata all’Amministrazione federale delle contribuzioni. La richiesta dev’essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.1 2L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini dell’esenzione; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 791). |