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Art. 17 Dilazione e condono del credito fiscale
1La richiesta di dilazione o di condono di tasse d’emissione dovute in occasione di un risanamento aperto o tacito (art. 12 L) dev’essere inoltrata all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Nella richiesta si devono indicare le cause delle perdite e i provvedimenti presi e previsti per porvi rimedio; i documenti relativi al risanamento, come le circolari, i rapporti di gestione, i processi verbali dell’assemblea generale, nonché le relazioni sulla gestione o i conti annuali degli ultimi anni e una distinta delle registrazioni contabili concernenti il risanamento, devono essere allegati alla richiesta. Le perdite subìte dagli azionisti o dai soci, nonché i loro crediti convertiti in diritti di partecipazione sono da dichiarare per mezzo di un modulo ufficiale speciale. 2L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini della dilazione o del condono; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta. 3I ricorsi contro le decisioni su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti la dilazione o il condono di tasse sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1 1 Nuovo testo giusta il n. II 44 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |