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Art. 18 Inizio dell’obbligo fiscale
1L’obbligo fiscale del negoziatore di titoli comincia con l’inizio dell’attività commerciale. 2Le società e gli istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata, nonché i poteri pubblici di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettere d e f della legge sono soggetti alla tassa sei mesi dopo la fine dell’esercizio contabile durante il quale le condizioni ivi menzionate si sono verificate. I titoli la cui amministrazione fiduciaria è dimostrata, non sono considerati attivi nel senso di tale disposizione purché siano esposti separatamente nel bilancio da inoltrare all’Amministrazione federale delle contribuzioni.2 1 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). |