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Art. 19 Dichiarazione come contribuente
1Il negoziatore di titoli è tenuto a dichiararsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni prima dell’inizio dell’obbligo fiscale (art. 18). 2Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell’azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell’obbligo fiscale o, se trattasi di persona giuridica o di società commerciale senza personalità giuridica con sede statutaria all’estero, la ditta sociale e il luogo della sede principale nonché l’indirizzo della succursale in Svizzera; il periodo dell’esercizio contabile; la data d’inizio dell’obbligo fiscale. Alla dichiarazione si devono allegare i documenti necessari al controllo dell’obbligo fiscale (statuto, bilanci, deliberazioni concernenti aumenti di capitale, ecc.). 3Le modificazioni che subentrano dopo l’inizio dell’obbligo fiscale, concernenti i fatti da dichiarare o i documenti da inoltrare conformemente al capoverso 2, in particolare l’apertura di nuove succursali, devono essere dichiarate spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni. |