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Art. 22 Iscrizione del controvalore
1Come controvalore (art. 16 cpv. 1 L) si può iscrivere nel registro:
2Il modo d’iscrizione può essere modificato soltanto all’inizio di un esercizio contabile. 3Un controvalore espresso in valuta estera dev’essere convertito e iscritto in franchi svizzeri (art. 28 L). 4Trattandosi di titoli svizzeri ed esteri legati in modo tale da non poter essere negoziati separatamente, l’intero controvalore è da iscrivere nella rubrica «Titoli svizzeri». |