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Art. 23 Conteggio tra negoziatori di titoli
1Le banche nel senso della legge federale dell’8 novembre 19342 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 20153 sull’infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.4 2Tutti gli altri negoziatori di titoli devono provare ai loro contraenti, tramite dichiarazione su modulo ufficiale (carta), di essere negoziatori di titoli registrati. Essi devono numerare le carte rilasciate, iscriverle in una speciale distinta (con il nome e l’indirizzo del destinatario, la data del rilascio, il numero progressivo) e tenerle a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 3I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d ed f della legge possono rinunciare a provare la loro qualità di negoziatore di titoli nelle relazioni d’affari con le banche svizzere nonché con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge (art. 21 cpv. 8).5 4Il contribuente deve tenere a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni le carte a lui rilasciate, ordinate in base al numero di negoziatore di titoli. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1992 228). |