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Art. 24 Rendiconto della tassa
1Il contribuente è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell’esercizio contabile, per i negozi la cui stipulazione o il cui adempimento ha avuto luogo nel corso di detto periodo (art. 15 cpv. 1 e 2 L). 2Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere o istituire una procedura di riscossione differente da quella del capoverso 1. |