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Art. 26 Dichiarazione come contribuente
1Gli assicuratori sottoposti a vigilanza della Confederazione nonché gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico devono dichiararsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni prima di assumere delle assicurazioni. Gli assicuratori che assumono soltanto assicurazioni i cui premi non soggiacciono alla tassa (art. 22 L) non sono obbligati a dichiararsi. 2Nella dichiarazione si devono indicare: il nome (la ditta sociale) e la sede dell’azienda nonché di tutte le succursali in Svizzera che soddisfano le condizioni dell’obbligo fiscale (art. 21 e segg. L), il periodo dell’esercizio contabile, la data d’inizio dell’attività commerciale e i rami d’assicurazione di cui l’azienda si occupa. 3Le modificazioni che subentrano dopo l’inizio dell’obbligo fiscale, e concernenti i fatti da dichiarare conformemente al capoverso 2, devono essere comunicate spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 4Il contraente d’assicurazione svizzero che conclude dei contratti, i cui premi soggiacciono alla tassa, con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione, deve dichiararsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni dopo la conclusione del contratto. La dichiarazione deve indicare il nome e l’indirizzo del contraente d’assicurazione, il ramo d’assicurazione, l’assicuratore straniero e la data di scadenza del premio. BGE
111 IA 201 () from 2. Oktober 1985
Regeste: Art. 6 Ziff. 4 und Art. 26 Ziff. 12 bern. StV; Art. 85 lit. a OG; Finanzreferendum, öffentliche Bauten. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Stimmrechtsbeschwerden (E. 2, 4). Referendumsvorlagen für öffentliche Bauten müssen die Gesamtkosten (inkl. Landerwerb) umfassen (E. 3-7). |