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Art. 26a Assicurazione sulla vita riscattabile
1Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili ai sensi dell’articolo 22 lettera a della legge, le assicurazioni per le quali è certa la realizzazione dell’evento assicurato. Tra queste rientrano segnatamente l’assicurazione mista, l’assicurazione vita intera e l’assicurazione di rendita con garanzia di restituzione del premio. 2Se un’assicurazione riscattabile e una non riscattabile sono abbinate in un contratto, soggiace alla tassa unicamente il premio dichiarato separatamente per l’assicurazione riscattabile. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 1998, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 961). |