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Art. 28 Rendiconto della tassa
1L’assicuratore è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell’esercizio contabile, per i premi incassati durante detto periodo (art. 23 L); nel rendiconto deve figurare separatamente l’ammontare dei premi per i differenti rami di assicurazione. La ripartizione a seconda dei rami di assicurazione si estende pure alle assicurazioni combinate, nella misura in cui gli elementi che compongono il premio siano oggetto di differenti aliquote di tassa. Se, sulla base di disposizioni legali di un Cantone o della Confederazione, nel conteggio dei premi sono inclusi crediti non destinati al pagamento di un premio d’assicurazione, questi devono essere designati in modo chiaro e riportati separatamente; in caso contrario, la tassa è dovuta sull’importo totale.1 2Se un’assicurazione è assunta in comune da più assicuratori (coassicurazione), ognuno di essi deve pagare la tassa, conformemente al capoverso 1, per la parte di premio che lo concerne. Tuttavia, se tutti i partecipanti al contratto di coassicurazione sono assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione o assicuratori svizzeri di diritto pubblico, l’assicuratore responsabile dalla coassicurazione deve versare la totalità della tassa.2 3Il contraente d’assicurazione svizzero soggetto alla tassa (art. 25 per. 2 L) è tenuto a pagarla spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre e sulla base di un modulo ufficiale, per i premi versati durante detto periodo. 4Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere o istituire una procedura d’incasso della tassa differente dai capoversi 1 e 3. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 5073). |