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Art. 3 Informazioni; perizie di esperti; audizione
1L’Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere informazioni scritte od orali, designare esperti e convocare il contribuente per un’audizione. 2Se appare opportuno, le informazioni sono da verbalizzare in presenza della persona ascoltata; il processo verbale dev’essere firmato da quest’ultima e dal funzionario inquirente e, se del caso, dal verbalizzatore. 3Prima di ogni audizione ai sensi del capoverso 2, la persona da ascoltare dev’essere invitata a dire la verità e resa attenta sulle conseguenze di informazioni inesatte (art. 46 cpv. 1 lett. c L). |