|
Art. 7 Cancellazione nel registro di commercio
1Una società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, può essere cancellata nel registro di commercio soltanto se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che le tasse di bollo dovute sono state pagate. 2Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20071 sul registro di commercio, se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in virtù della legge.2 1 RS 221.411 |