|
|
|
Art. 1 Amministrazione federale delle contribuzioni
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie per la riscossione delle tasse di bollo; essa determina la forma e il contenuto dei moduli di dichiarazione come contribuente nonché dei rendiconti, delle dichiarazioni d’imposta, dei registri e dei questionari.3 2 È autorizzata a ricorrere davanti al Tribunale federale.4 3 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). 4 Introdotto dal n. II 44 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |
