|
Art. 12
1 Ogni società cooperativa svizzera, il cui statuto preveda prestazioni pecuniarie da parte dei soci o la costituzione di un capitale mediante quote sociali o la creazione di buoni di godimento, è tenuta a notificarsi spontaneamente e senza indugio all’AFC i non appena si è iscritta nel registro di commercio o non appena ha adottato tali disposizioni nello statuto; alla notificazione devesi allegare una copia firmata dello statuto vigente. 1bis La società cooperativa è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’AFC sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.28 2 La società cooperativa deve inoltrare spontaneamente all’AFC, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC.29 2bis Le banche cooperative i cui statuti prevedono la raccolta di capitale di partecipazione sono tenute a pagare spontaneamente la tassa sui buoni di godimento all’AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui la costituzione o l’aumento del capitale di partecipazione sono stati iscritti nel registro di commercio. Per il resto si applicano i capoversi 1 e 2.30 3 e 4 …31 28 Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 29 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). 30 Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 31 Abrogati dal n. I 1 dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). |