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Art. 16 Esenzione dalla tassa
1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a, c, d, g, j oppure l LTB deve essere inoltrata all’AFC.34 La richiesta dev’essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.35 2 L’AFC delle contribuzioni può esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini dell’esenzione; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta. 34 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012791). |
