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Art. 2 Contabilità del contribuente 5
1 Il contribuente deve disporre e tenere la contabilità in modo tale che si possano constatare e provare con certezza, senza particolare dispendio, i fatti determinanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo della tassa. Il negoziatore di titoli che in virtù del Codice delle obbligazioni non deve tenere una contabilità applica per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 24 aprile 20026 sui libri di commercio. 2 Se il contribuente tiene e conserva la sua contabilità con mezzi elettronici o con mezzi simili, tutte le operazioni e le cifre essenziali dal punto di vista fiscale devono essere garantite dal giustificativo originale fino al conto annuale e al rendiconto d’imposta. 3 La contabilità deve essere conservata con cura e ordine e al riparo da effetti dannosi. L’AFC7 deve poterla consultare e controllare entro un termine adeguato. 4 Il contribuente deve mettere gratuitamente a disposizione dell’AFC il personale, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari necessari al controllo della contabilità. Su domanda dell’AFC, il contribuente deve mettere a disposizione i documenti commerciali, totalmente o in parte, stampati su carta. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 7 Nuova espressione giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. |
