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Art. 21 Registro delle negoziazioni
1 Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni per la sede principale della sua azienda e per ogni succursale soggetta alla tassa. L’AFC lo può dispensare dal tenere un registro speciale, se egli organizza la sua contabilità in modo tale da poter constatare e provare facilmente e con certezza i fatti determinanti ai fini della fissazione della tassa. 2 Il registro deve contenere, nell’ordine, le seguenti rubriche:
3 Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d–g LTB. Se lo domanda, l’AFC deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.43 4 A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l’indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.44 5 Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può permettere un modo d’iscrizione differente da quello del capoverso 2. Alla richiesta del contribuente si deve allegare un modello. 6 Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev’essere addizionato pagina per pagina o giorno per giorno e alla fine di ogni trimestre.45 7 Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata fatta l’ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.46 8 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d e f LTB non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 LTB, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.47 41Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 47Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 1992 (RU 1993 228). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). |
