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Art. 25 Fine dell’obbligo fiscale
1 Chi vuole abbandonare l’attività commerciale o ritiene di non più essere negoziatore di titoli nel senso della legge deve darne immediata comunicazione all’AFC. 2 L’AFC decide, d’ufficio o sulla base della comunicazione, se e in qual momento cessa l’obbligo fiscale, e fissa la data a partire dalla quale la radiazione dal registro del negoziatore di titoli prende effetto. 3 Se una società, un istituto di previdenza professionale o di previdenza vincolata o i poteri pubblici dimostrano che probabilmente soddisferanno di nuovo alle condizioni dell’articolo 13 capoverso 3 lettere d ed f LTB, essi possono, su propria richiesta, restare volontariamente iscritti nel registro come negoziatori di titoli, al massimo però per la durata di due anni.53 4 L’interessato deve, per la data della radiazione della sua registrazione quale negoziatore di titoli e mediante modulo ufficiale, revocare tutte le dichiarazioni da lui rilasciate, comunicare la revoca all’AFC e spedirle la distinta di cui all’articolo 23 capoverso 2.54 5 Il rendiconto definitivo è da indicare e le tasse sono da pagare all’AFC entro 30 giorni dalla radiazione della registrazione quale negoziatore di titoli. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349). 54Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). |