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Art. 27 Assicurazione casco veicoli
1 È considerata assicurazione casco veicoli nel senso dell’articolo 22 lettera k LTB ogni assicurazione contro il rischio di qualsiasi danno o il rischio di furto del veicolo.64 2 Il premio dell’assicurazione casco di aeromobili non è soggetto alla tassa, conformemente all’articolo 22 lettera k LTB, se il peso dell’aeromobile è superiore a 5700 chilogrammi. 64 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). |