|
|
|
Art. 3 Informazioni; perizie di esperti; audizione 8
1 L’AFC può chiedere informazioni scritte od orali, designare esperti e convocare il contribuente per un’audizione. 2 Se appare opportuno, le informazioni sono da verbalizzare in presenza della persona ascoltata; il processo verbale deve essere firmato da quest’ultima e dalla persona inquirente e, se del caso, dal verbalizzatore. 3 Prima di ogni audizione, la persona da ascoltare deve essere esortata a dire la verità e resa attenta sulle conseguenze che implica il fatto di fornire informazioni inesatte (art. 46 cpv. 1 lett. c LTB). 8 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). |
