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Art. 5 Esecuzione forzata
1 L’AFC è competente a promuovere esecuzioni per riscuotere i crediti della Confederazione relativi a tasse di bollo, interessi, spese e multe, a insinuare detti crediti in un fallimento, a chiedere il rigetto dell’opposizione e a prendere tutti gli altri provvedimenti necessari per garantire e riscuotere il credito. 2 È riservata la competenza dell’Amministrazione federale delle finanze a custodire gli attestati di carenza di beni e a far valere il credito constatato in un attestato di carenza di beni. |
