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Art. 7 Cancellazione nel registro di commercio
1 Una società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, può essere cancellata nel registro di commercio soltanto se l’AFCha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che le tasse di bollo dovute sono state pagate. 2 Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 200713 sul registro di commercio, se l’AFC ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in virtù della LTB14.15 14 Nuova espressione giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 15 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). |