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Art. 8 Rimborso di tasse non dovute 16
1 Le tasse e gli interessi pagati che non sono stati fissati con decisione dell’AFC sono restituiti non appena stabilito che non erano dovuti. 2 Se una tassa non dovuta è stata trasferita, la restituzione è accordata soltanto se si stabilisce che la persona alla quale la tassa è stata trasferita sarà la beneficiaria della restituzione. 3 Se il richiedente adduce fatti dai quali risulta che era dovuta un’altra imposta federale, anche se questa nel frattempo si è prescritta, la restituzione è accordata soltanto per l’importo eccedente tale imposta. 4 Il diritto alla restituzione si prescrive cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel quale è stato fatto il pagamento. 5 Le disposizioni della LTB e della presente ordinanza relative alla riscossione delle tasse sono applicabili per analogia; se il richiedente non soddisfa i suoi obblighi di fornire informazioni, e se il diritto alla restituzione non può essere determinato mancando le informazioni chieste dall’AFC, la richiesta è allora respinta. 16 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). |
